ORDINI DI PROTEZIONE: l’allontanamento dalla casa familiare e gli altri provvedimenti accessori non possono essere disposti se è cessata la convivenza.

Un nostro assistito, imputato per maltrattamenti in famiglia, si rivolgeva al nostro studio per informarci che la ex moglie, con ricorso depositato in Tribunale, chiedeva il suo allontanamento dalla casa familiare, la cessazione di condotte vessatorie e di porre a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad Euro 700,00.

Tuttavia, il nostro assistito, ben prima del deposito del ricorso si era allontanato dalla casa familiare e, tra l’altro, era destinatario di un divieto di avvicinamento, pertanto, con ogni probabilità la ex moglie si rivolgeva al Tribunale per chiedere l’assegno di mantenimento, non essendoci necessità concreta degli altri provvedimenti.

Ci costituivamo in giudizio, sostenendo che non poteva essere adottato l’ordine di allontanamento dalla casa familiare, poiché il marito si era allontanato già molto tempo prima il deposito del ricorso, non vi aveva fatto più rientro, né aveva mai posto in essere alcuna condotta vessatoria ai danni della moglie. Inoltre, doveva essere rigettata anche la domanda di assegno di mantenimento in quanto accessoria.

La disposizione sul mantenimento è accessoria al provvedimento principale di protezione, sicché la mancanza di presupposto per l’adozione del provvedimento principale determina l’ìimpossibilità di adottare il provvedimento accessorio.

Si chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, accogliendo le nostre difese, ritenuto infondato il ricorso della moglie del nostro assistito lo rigettava, ritenendo che:

L’istituto previsto dall’art. 342-bis c.c. presuppone la convivenza delle parti, requisito
imprescindibile ai fini dell’emanazione della peculiare misura cautelare introdotta
dalla legge 4.4.2001 n.154… da cio’deriva l’impossibilita’, in questa sede, di adottare sia l’ordine di
allontanamento dalla casa coniugale sia gli altri provvedimenti di cui all’art.342 ter
cc. richiesti dalla ricorrente in quanto accessori al predetto ordine.

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Certificato di morte falso ed inoffensività della condotta

Si recava presso il nostro studio un insegnante di scuola dopo aver ricevuto la notifica di un decreto penale di condanna che lo accusava di aver prodotto un falso certificato di morte al fine di giustificare l’assenza sul posto di lavoro. Veniva, altresì, contestato il reato di interruzione di pubblico servizio.

Dalla disamina della documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero i legali dello Studio Legale Grici & Testa ravvisavano che: 1) il certificato prodotto, per le sue caratteristiche, non era idoneo ad ingannare, tanto è vero che il personale scolastico si era subito accorto della falsità ed aveva avviato le indagini del caso; 2) nessuna interruzione di pubblico servizio si era verificata poiché con il personale presente era stato possibile dare continuità alle lezioni scolastiche.

Si procedeva, quindi, con opposizione al decreto penale di condanna e si affrontava il giudizio.

Al termine dell’istruttoria, il Tribunale di Roma, accogliendo la tesi difensiva, assolveva l’imputato per entrambi i capi d’imputazione.

Infatti, il Giudice, ha ritenuto che il certificato di morte prodotto era da annoverare in un caso di falso grossolano, inidoneo ad ingannare il pubblico.

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